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[1]Quando i vettori sieno condannati al pagamento di somme debbono versarle al Commissariato dell'emigrazione, nelle forme che saranno determinate dal regolamento, entro 15 giorni dalla data di notificazione della decisione.
[2]Trascorso questo termine senza che i vettori abbiano ottemperato a tale obbligo, il Commissariato prelevera' le somme stesse dalla cauzione.
[3]Il Commissariato paghera' agli aventi diritto le somme loro spettanti, con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento, il quale determinera' in quali casi esse possano essere pagate a procuratori.
Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
