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[1]Contro le decisioni degli ispettori per valore superiore a lire cinquanta e' ammesso appello davanti alle Commissioni arbitrali del luogo.

[2]Contro le decisioni pronunciate in primo grado dalle Commissioni arbitrali e' ammesso appello davanti alla Commissione centrale.

Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-08-02;1075~art18 · fonte del testo

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