Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Contro le decisioni degli ispettori per valore superiore a lire cinquanta e' ammesso appello davanti alle Commissioni arbitrali del luogo.
[2]Contro le decisioni pronunciate in primo grado dalle Commissioni arbitrali e' ammesso appello davanti alla Commissione centrale.
Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
