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Il Commissariato dell'emigrazione ha facolta' di fare intervenire nel procedimento avanti la Commissione arbitrale avvocati erariali od altri funzionari, o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti e di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti ed altre prove.
Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
