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Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinera' nei casi indicati dal regolamento, presso gli ispettori nei porti d'imbarco un magistrato col grado di giudice, ed in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato.

Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-08-02;1075~art14 · fonte del testo

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