Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque, a termini dell'art. 9, abbia il dovere di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Commissione arbitrale o all'ispettore dell'emigrazione, a cui il ricorso e' rivolto, sara' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
