Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934. Leggi il testo vigente →
L'esecuzione delle condanne inflitte per i reati previsti nei precedenti articoli non puo' essere sospesa a norma dell'articolo 423 del Codice di proceduta penale.
Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934
