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[1]Chiunque occupando un locale qualsiasi, ovvero avendo la gestione di un esercizio, di un luogo di trattenimento o di ritrovo, pubblico o privato, lo fa servire o acconsente o lascia che esso serva, sia a scopo di lucro, sia gratuitamente, a convegni di persone che si riuniscono per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti, e' punito con le pene sancite dall'art. 1.
[2]I locali, gli esercizi, i luoghi di trattenimento o i ritrovi sopra indicati sono immediatamente chiusi.
[3]La chiusura puo' essere definitiva o temporanea; in nessun caso la chiusura temporanea puo' essere inferiore ad un anno.
[4]Oltre ai prodotti, di cui al precedente articolo, sono confiscati i mobili e gli arredi dei locali, di cui e' ordinata la chiusura.
Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934
