Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque occupando un locale qualsiasi, ovvero avendo la gestione di un esercizio, di un luogo di trattenimento o di ritrovo, pubblico o privato, lo fa servire o acconsente o lascia che esso serva, sia a scopo di lucro, sia gratuitamente, a convegni di persone che si riuniscono per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti, e' punito con le pene sancite dall'art. 1.

[2]I locali, gli esercizi, i luoghi di trattenimento o i ritrovi sopra indicati sono immediatamente chiusi.

[3]La chiusura puo' essere definitiva o temporanea; in nessun caso la chiusura temporanea puo' essere inferiore ad un anno.

[4]Oltre ai prodotti, di cui al precedente articolo, sono confiscati i mobili e gli arredi dei locali, di cui e' ordinata la chiusura.

Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-02-18;396~art8 · fonte del testo

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