Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934. Leggi il testo vigente →
[1]Le persone, indicate nei precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposte a speciale controllo per quanto riguarda l'entrata e l'uscita delle sostanze contemplate nella presente legge, secondo le norme che saranno all'uopo stabilite con apposito regolamento.
[2]Ai trasgressori si applicano le pene sancite dall'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934
