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[1]I Medici chirurghi che nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge, non indicano chiaramente nelle ricette il cognome, il nome ed il domicilio dell'ammalato a cui le rilasciano, incorrono nella pena pecuniaria da lire duemila a lire cinquemila.

[2]La stessa pena si applica ai farmacisti che spediscano ricette prescriventi dette sostanze e non contenenti le indicazioni di cui nel comma precedente, ovvero non osservino, rispetto alle ricette medesime, le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, o quelle dell'art. 49 del regolamento approvato col Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829.

Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1923-02-18;396~art5 · fonte del testo

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