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[1]Chiunque, essendo autorizzato a vendere al pubblico prodotti medicinali a dose e forma di medicamento, somministra le sostanze contemplate nella presente legge, senza ricetta medica, od in quantita' superiore a quella prescritta nella ricetta, e' punito con la reclusione da tre a sette mesi e con la multa da lire millecinquecento a lire cinquemila.

[2]In caso di recidiva, la pena e' della reclusione da quattro mesi ad un anno e della multa da lire tremila a lire ottomila.

[3]In ambedue i casi alle pene predette e' aggiunta la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo uguale a quello della pena restrittiva della liberta' personale, che sara' inflitta, e puo' essere altresi' aggiunta la interdizione da uno a cinque anni dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-02-18;396~art3 · fonte del testo

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