Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Alle stesse pene, di cui all'articolo precedente, vanno soggetti i fabbricanti, commissionarii e commercianti di prodotti chimico-farmaceutici, i quali forniscano, in qualsiasi modo, le sostanze contemplate dalla presente legge a persone che non siano autorizzate ad acquistarle per l'esercizio della loro professione, o per uso scientifico.

[2]I commissionari per la vendita delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente debbono essere muniti di speciale autorizzazione dall'autorita' di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-02-18;396~art2 · fonte del testo

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