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[1]Alle stesse pene, di cui all'articolo precedente, vanno soggetti i fabbricanti, commissionarii e commercianti di prodotti chimico-farmaceutici, i quali forniscano, in qualsiasi modo, le sostanze contemplate dalla presente legge a persone che non siano autorizzate ad acquistarle per l'esercizio della loro professione, o per uso scientifico.
[2]I commissionari per la vendita delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente debbono essere muniti di speciale autorizzazione dall'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934
