Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934. Leggi il testo vigente →
[1]Per l'esecuzione della presente legge sara' emanato, non oltre un mese dalla sua promulgazione, un apposito regolamento con facolta' al Governo del Re di comminarvi pene per i contravventori non oltre i limiti dell'art. 1 della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 18 febbraio 1923.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]MUSSOLINI - OVIGLIO.
[6]Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934
