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La sentenza di condanna per uno dei reati previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, deve essere pubblicata integralmente o per estratto a spese del condannato, in un giornale da designarsi nella sentenza stessa fra quelli piu' diffusi nel luogo, nel quale fu commesso il reato.

Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-02-18;396~art11 · fonte del testo

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