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La sentenza di condanna per uno dei reati previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, deve essere pubblicata integralmente o per estratto a spese del condannato, in un giornale da designarsi nella sentenza stessa fra quelli piu' diffusi nel luogo, nel quale fu commesso il reato.
Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934
