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[1]Coloro che abbiano partecipato ai convegni, che sono oggetto delle disposizioni dell'articolo 8, per darsi all'uso delle sostanze tossiche stupefacenti, sono puniti con la multa da lire mille a lire cinquemila.
[2]In caso di recidiva, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', e puo' essere aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno e la detenzione da uno a tre mesi.
Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934
