Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Coloro che abbiano partecipato ai convegni, che sono oggetto delle disposizioni dell'articolo 8, per darsi all'uso delle sostanze tossiche stupefacenti, sono puniti con la multa da lire mille a lire cinquemila.

[2]In caso di recidiva, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', e puo' essere aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno e la detenzione da uno a tre mesi.

Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-02-18;396~art10 · fonte del testo

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