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[1]Chiunque, non essendo autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non facendo di essi notorio ed abituale commercio, vende o in qualsiasi altro modo somministra al pubblico, cocaina, morfina, loro composti o derivati, e, in genere, sostanze velenose che in piccole dosi hanno azione stupefacente, ovvero ritiene dette sostanze per venderle o somministrarle, e' punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da lire mille a lire quattromila.

[2]Qualora il colpevole, che non sia autorizzalo alla vendita di prodotti medicinali e non faccia di essi notorio ed abituale commercio, eserciti una professione od arte, che abbia servito di mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato, alle pene previste dal comma precedente e' aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un periodo da tre a sei mesi.

[3]Nel caso di recidiva, la pena e' della reclusione da tre a nove mesi e della multa da lire duemila e lire seimila.

[4]La durata della sospensione dall'arte o professione, nei casi di recidiva, non puo' essere minore della durata della pena restrittiva della liberta' personale che sara' inflitta.

[5]In ogni caso, alle pene suddette, puo' essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da uno a cinque anni.

Testo in vigore dal 5 marzo 1923 al 19 febbraio 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1923-02-18;396~art1 · fonte del testo

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