Art. 9
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[1]Il contributo e' ripartito fra i Comuni indicati nella tabella, in ragione diretta per meta' della popolazione legale e per meta' del complesso delle imposte erariali sui terreni, fabbricati e ricchezza mobile accertate per l'anno 1914.
[2]Nel calcolo delle aliquote si avra' riguardo anche alla distanza della linea navigabile, adottandosi coefficienti riduttori di O75, 050, 0.25, a seconda che l'abitato dal capoluogo del Comune trovisi in linea retta a distanza rispettivamente superiore a 10, a 20 od a 30 chilometri dalla linea stessa.
[3]Nel caso, indicato nell'articolo precedente, di opere negli influenti o canali collegati direttamente alla linea principale, la distanza si riferisce all'intera linea principale e alla linea collegata, adottando pei Comuni posti fra l'una e l'altra la distanza che risultera' minore.
[4]Il carico complessivo che spettera' ai Comuni di una stessa Provincia viene ripartito in ragione dell'ottanta per cento ai Comuni e del venti per cento alle Provincie.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
