Art. 8
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[1]Il contributo delle Provincie e dei Comuni nella spesa per opere nuove lungo la intera linea navigabile di seconda classe Milano-Lodi-Cremona-Fiume Po-Cavanella Po-Conca di Brondolo (Chioggia-Venezia), per la quota stabilita dall'art. 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulla fluitazione, e' provvisoriamente ripartito, colle norme di cui al seguente art. 9, fra gli enti indicati nell'unita tabella (allegato B) che costituiscono la zona interessata.
[2]Gli stessi enti sono pure tenuti a contribuire nelle spese per opere nuove da eseguirsi entro la suindicata zona interessata negli influenti o canali collegati direttamente alla linea principale e inscritti fra le linee navigabili di seconda classe.
[3]Il contributo, sempre in via provvisoria, e' calcolato in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi. Compiuta l'intera linea navigabile e nel primo triennio dall'apertura all'esercizio di essa, la determinazione definitiva degli enti interessati e il riparto del contributo avra' luogo tenendo esclusivamente conto del traffico, espresso in tonnellate chilometro per ciascun Comune, o la liquidazione si fara' in base alla spesa effettivamente occorsa, procedendosi al conguaglio con le quote ancora dovute od alla restituzione delle eventuali eccedenze.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
