Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La convenzione approvata con la presente legge e gli atti relativi all'acquisto ed alle espropriazioni dei terreni e di altri stabili necessari per la esecuzione dei lavori di cui agli articoli 1 e 6 saranno registrati con diritto fisso di lire una.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
