Art. 5
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[1]Alle espropriazioni occorrenti per le opere suddette sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli.
[2]Il concessionario potra' immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sara' approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinera' pure la somma che, in via provvisoria, dovra' depositarsi per la indennita' di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possono competere.
[3]Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all' art. 32 della legge 25 giugno 1865, n.2359.
[4]Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera sara' approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 12 maggio 1919
