Art. 3
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Il comune di Milano, per la provvista dei fondi corrispondenti alla quota di spesa ricadente a suo carico e a carico degli altri Comuni e delle provincie interessate, e' autorizzato, oltre i limiti fissati dalle leggi in vigore, ad emettere obbligazioni od a contrarre altri prestiti con Istituti di credito in Italia od all'estero, ammortizzabili entro 50 anni dall'inizio dei lavori, ed a fare cessione delle delegazioni di cui all'art. 12.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
