Art. 10
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[1]L'elenco dei contributi, compilato come all'articolo precedente, sara' comunicato a tutte le Amministrazioni interessate, le quali nel termine di tre mesi, delibereranno il contributo o potranno presentare i loro reclami per errori di fatto al Ministero dei lavori pubblici, che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decidera', inappellabilmente al riguardo, ed approvera' il riparto.
[2]La mancanza di una definitiva deliberazione nel termine predetto vale come riconoscimento delle aliquote segnate in elenco.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
