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[1]Oltre ai diritti che gli spettano per legge, lo Stato si riserva la proprieta' degli oggetti di cui e' cenno nell'art. 51 del capitolato generale per le opere pubbliche, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895, salvo, a termine dell'articolo stesso, il rimborso al concessionario delle spese sostenute per il loro piu' diligente ricupero o per assicurarne l'incolumita'.

[2]Qualora nella esecuzione dei lavori venissero alla luce ruderi monumentali il concessionario dovra' darne immediata notizia al Ministero dei lavori pubblici, e non potra' demolirli ne' alterarli in qualsiasi modo, senza il preventivo permesso del Ministero medesimo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-04-07;599~allegato-a-art16 · fonte del testo

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