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Nell'esercizio delle funzioni di tutela sugli atti del comune di Roma la Giunta provinciale amministrativa provvedera', con l'intervento dei componenti, di cui all'art. 10 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, e di due funzionari che ad essi verranno aggiunti, scelti l'uno fra i ragionieri del Ministero del tesoro con grado non inferiore a capo divisione e l'altro fra gli ingegneri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici con grado non inferiore ad ingegnere capo del genio civile, e nominati con decreto Reale su proposta dei rispettivi ministri.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-15;755~art7 · fonte del testo

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