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[1]E' autorizzata l'alienazione, nelle forme indicate dagli articoli seguenti, di tutte le opere e i libri, che risultino duplicati in qualsiasi modo nella Biblioteca nazionale Marciana di Venezia, quando non ostino alle alienazioni clausole di legge, di testamento o di donazione e quando i duplicati non siano reputati utili all'uso della Biblioteca;

[2]E' pure autorizzata l'alienazione nelle medesime forme, degli esemplari in numero di pubblicazioni della Biblioteca e di riproduzioni fotomeccaniche e simili, cedute dagli editori alla Biblioteca per speciali convenzioni riguardanti l'uso dei cimeli della Marciana.

Testo in vigore dal 17 giugno 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1916-04-30;728~art1 · fonte del testo

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