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[1]E' data facolta' al Governo del Re di stabilire le norme per la esecuzione della presente legge, nonche' di provvedere alla costituzione ed al funzionamento della nuova gestione relativa alle pensioni dei salariati, in correlazione con gli altri uffici dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
[2]La presente legge avra' pieno effetto dal 1° gennaio 1916.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 11 giugno 1916.
[5]TOMASO DI SAVOIA.
[6]Salandra - Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 14 giugno 1916 al 16 dicembre 2009
