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[1]Le istituzioni pubbliche di beneficenza corrispondono i propri contributi ordinari per i soli posti di salariato che siano coperti da titolari aventi diritto ad acquistare la stabilita' e che siano inscritti alla Cassa.
[2]Tale disposizione si applica alle istituzioni stesse anche, per i posti d'impiegato, nonche' per i posti d'insegnante e di medico nei riguardi rispettivamente del Monte pensioni dei maestri elementari e della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, eccezione fatta per le iscrizioni avvenute prima dell'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 14 giugno 1916 al 16 dicembre 2009
