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Ai salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati agli effetti della legge 29 marzo 1903, n. 103, nonche' agli enti predetti, sono estese le disposizioni del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro 3°, parte quinta, e quelle della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, salvo il disposto degli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 14 giugno 1916 al 16 dicembre 2009
