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[1]Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nel Regno, la vendita in qualsiasi quantita' ed il deposito per la vendita del liquore denominato «assenzio».

[2]Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengano dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto e' stabilito nell'art. 42 della legge sanitaria.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art6 · fonte del testo

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