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[1]Colui che sara' stato per due volte condannato per essere stato colto in istato di ubriachezza molesta e repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubriachezza, non potra' essere compreso come elettore nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei giurati, e verra' cancellato ove sia stato inscritto.

[2]Tale provvedimento avra' la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata, o altrimenti estinta, l'ultima condanna definitiva.

[3]In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrera' un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art11 · fonte del testo

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