Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]E' vietata senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorche' l'esercente sia munito della licenza di esercizio di cui all'art. 50 della legge di pubblica sicurezza.

[2]Tale disposizione e' applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

[3]L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovra, agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari