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[1]Sulle ferrovie da concedere all'industria privata le tariffe non potranno essere superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato, tranne nei casi di ferrovie a sistema speciale, diverso da quello ad aderenza, oppure nel caso di ferrovie che attraversando regioni montuose o richiedendo notevoli spese di esercizio, non potrebbero essere in altro modo eseguite.

[2]Tale applicazione puo' essere consentita anche per le ferrovie con o senza sovvenzione governativa, aventi carattere turistico, per le quali non si presentino gli estremi del precedente comma, purche' gli abitanti dei luoghi serviti godano di tariffe non superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato.

[3]Le ferrovie metropolitane sono equiparate, nei riguardi tutti dell'esercizio, alle tramvie extraurbane a trazione meccanica.

[4]Sono soppressi l'art. 123 ed il secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 138 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonche' le parole: «e ai trasporti sulle ferrovie in esercizio economico», di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 14 luglio 1912, n. 435.

Testo in vigore dal 2 luglio 1913 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-08;631~art5 · fonte del testo

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