Art. 5
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[1]Le opere da eseguire a norma del precedente art. 1 sono dichiarate di pubblica utilita'.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]FACTA - RICCIO - PEANO - BERTONE.
[6]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 8 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
