Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il ministro delle finanze, su proposta dell'Intendenza di finanza, ha facolta' di ordinare che sia sospesa la riscossione delle imposte sui fabbricati danneggiati e di quella sui redditi di ricchezza mobile venuti a cessare nel comune di Corato, fino a che non sia stato provveduto ai relativi sgravi ed alle correzioni da apportare in catasto.
Testo in vigore dal 8 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
