Art. 3
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Il ministro del tesoro, d'accordo con quello dei lavori pubblici, e' autorizzato ad emanare disposizioni per la concessione di mutui di favore e di contributi diretti dello Stato con la facolta' di adottare, in quanto siano applicabili, le norme del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.
Testo in vigore dal 8 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
