Art. 2
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[1]Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1921-922 e' istituito il capitolo 191-quater con la denominazione «Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee» e con lo stanziamento di L. 3.000.000 in conto della somma autorizzata dal precedente articolo.
[2]La rimanente somma sara' stanziata mediante decreto del Ministero del tesoro per L. 6.000.000 nell'esercizio 1922-1923 e L. 5.000.000 nell'esercizio 1923-1924.
Testo in vigore dal 8 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
