Art. 1
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E' autorizzata la spesa di L. 14.000.000 per provvedere a carico dello Stato, nell'abitato di Corato, in dipendenza dei danni per rigurgito di acque sotterranee:
- a)all'esaurimento meccanico, a pozzi assorbenti, a deviazioni di acque piovane, a puntellamenti e demolizione di edifici pubblici e privati pericolanti, a costruzione di baracche per ricoveri provvisori;
- b)a drenaggi, fognature, pavimentazione delle strade; alla concessione di sussidi nel limite massimo di lire cinquemila per riparare case, e alla costruzione di case, con le norme di cui al decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, da assegnare a persone di povera condizione rimaste senza alloggio per effetto dei danni suddetti.
Testo in vigore dal 8 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
