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Tutte le opere, le occupazioni temporanee e definitive da eseguirsi dallo Stato a norma del precedente articolo primo sono dichiarate di pubblica utilita' ed indifferibili a norma dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
Testo in vigore dal 2 agosto 1922 al 16 dicembre 2009
