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[1]La spesa di cui al precedente art. 1 sara' stanziata mediante decreto del ministro del tesoro nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per:
[2]L. 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1921-922;
[3]L. 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1922-23;
[4]L. 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1923-924.
Testo in vigore dal 2 agosto 1922 al 16 dicembre 2009
