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Il sussidio di cui all'articolo 1 della lettera d, e le agevolazioni concesse dalla legge del terremoto di cui all'articolo 2, sono estese anche a coloro che rinunziando alla concessione del suolo di cui alle stesse lettere d ed e, intendano ricostruire la loro casa in localita' diversa da quella scelta per la nuova sede, purche' non compresa nelle zone dichiarate pericolose ai sensi dell'articolo 3.
Testo in vigore dal 2 agosto 1922 al 16 dicembre 2009
