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E' autorizzata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la spesa di L. 6.000.000 per provvedere a carico dello Stato, nel comune di San Fratello, in provincia di Messina, in dipendenza della frana del gennaio 1922:
- a)in via straordinaria di immediata attuazione al ripristino del transito lungo la strada provinciale num. 54 in corrispondenza alla traversa dell'abitato distrutta;
- b)all'acquisto dell'area occorrente alla ricostituzione parziale dell'abitato in nuova sede;
- c)all'apertura e sistemazione di strade e piazze, alla costruzione della fognatura, dell'acquedotto, e del cimitero, se e' necessario, della casa comunale, della chiesa, della scuola, degli edifici, per la pretura e per l'ufficio postelegrafonico nella sede nuova;
- d)all'assegnazione gratuita di suolo edificabile in misura non superiore di mq. 100, alla concessione di sussidi nel limite massimo di L. 5000 per famiglia di povera condizione rimasta senza tetto, per ricostruire l'alloggio. Il sussidio sara' corrisposto a ciascuna famiglia, meta' all'inizio dei lavori e meta' a lavori ultimati su certificato del genio civile a condizione che i lavori siano compiuti entro due anni dalla concessione del sussidio stesso, ed alla costruzione di ricoveri provvisori o stabili con le norme di cui al decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, da assegnare a persone di povera condizione; 2
- e)alla assegnazione di suolo edificabile in misura non superiore a mq. 200 a prezzo di costo a famiglie abbienti con un reddito imponibile annuo complessivo non superiore a L. 5000;
- f)alla costruzione della variante alla strada provinciale n. 54 in sostituzione del tratto attraverso all'abitato distrutto dalla frana, con concorso in ragione del 25 per cento della spesa a carico della Provincia da versare al tesoro dello Stato, in dieci anni;
- g)alla sistemazione superficiale delle acque stagnanti, dei burroni e delle strade nella zona interessata dalla frana.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 gennaio 1935, n. 32, convertito senza modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 564, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1936 il termine entro il quale, a pena di decadenza, i proprietari di case distrutte dalla frana di S. Fratello, ai quali fu concesso il sussidio dello Stato, ai sensi della lettera d), dell'art. 1 della legge 9 luglio 1922, n. 1045, dovranno portare a compimento i lavori relativi alla ricostruzione delle loro case".
Testo in vigore dal 21 febbraio 1935 al 16 dicembre 2009
