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[1]Nel corso delle operazioni peritali le parti possono farsi assistere come nelle ordinarie perizie giudiziarie.

[2]Le parti possono fare al perito nel corso delle operazioni le osservazioni che credano del proprio interesse e di esse deve farsi menzione nella relazione.

Testo in vigore dal 3 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;694~art6 · fonte del testo

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