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La Cassa depositi e prestiti, la Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidita' e la vecchiaia degli operai e le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a concedere al sindacato il mutuo di cui all'articolo precedente con la garanzia delle delegazioni nello stesso articolo indicate.
Testo in vigore dal 3 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
