Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'obbligo per gli esercenti od i proprietari di zolfare della Sicilia di pagare a favore del «Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro delle miniere di zolfo» il contributo imposto dall'art. 9 della legge 14 luglio 1907, numero 527, e' prorogato fino a quando con decreto Reale promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita l'assemblea generale dei componenti il sindacato, non ne sia disposta l'abolizione.

[2]Con le stesse modalita' puo' essere ridotta la misura del contributo.

Testo in vigore dal 3 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;694~art1 · fonte del testo

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