Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le pensioni e gli assegni rinnovabili di guerra sono stabiliti nella misura indicata nella tabella A annessa alla presente legge, salvi i maggiori diritti che possano spettare in base alle disposizioni sulle pensioni normali vigenti alla data di cessazione dal servizio.

[2]Il massimo delle pensioni privilegiate di guerra e' fissato in L. 12.000. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1491

2

Il Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ha disposto (con l'art. 66, comma 4) che "Col 1° luglio 1923 cessano di aver effetto i maggiori benefici accordati con gli articoli 1 e 3 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821".

Testo in vigore dal 19 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1921 al 19 luglio 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1491

    Il Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ha disposto (con l'art. 66, comma 4) che "Col 1° luglio 1923 cessano di aver effetto i maggiori benefici accordati con gli articoli 1 e 3 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-12-23;1821~art1 · fonte del testo

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