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[1]E' riconosciuto utile per la liquidazione della pensione o dell'indennita' il servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1914 dagli impiegati dei comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, per i quali l'iscrizione alla Cassa e' facoltativa giusta il disposto del n. 3 dell'art. 1, nei limiti e alle condizioni di cui al precedente art. 7.

[2]Uguale facolta' e' concessa agli iscritti alla Cassa per il riconoscimento dei servizi anteriori alla data della loro iscrizione, sempreche' i servizi da riscattare, insieme a quelli eventualmente gia' riscattati, non eccedano i quindici anni.

[3]Il termine perentorio per chiedere detto riconoscimento scade un anno dopo la pubblicazione della presente legge o dopo la riassunzione in servizio presso enti sprovvisti di regolamenti speciali per le pensioni, per quegli impiegati che, alla data della pubblicazione della presente legge, non si trovino in servizio o siano alla dipendenza di enti provvisti dei regolamenti predetti.

[4]Agli impiegati che alla data della loro iscrizione abbiano oltrepassato i sessanta anni di eta' e i venticinque di servizio e si avvalgano della facolta' concessa col primo comma del presente articolo, potra' essere liquidata la pensione dopo un quinquennio d'iscrizione alla Cassa.

[5]In tale caso la pensione e' quella teorica risultante dalla tabella A, unita alla presento legge, in base all'eta' dell'impiegato ed a venti anni di servizio, costituiti dal quindicennio riscattato e dal quinquennio posteriore alla data d'iscrizione, purche' in quest'ultimo periodo di cinque anni sia stato completato il pagamento del premio di riscatto.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009

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