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[1]L'iscritto alla Cassa di previdenza puo' chiedere il riconoscimento, agli effetti della pensione o della indennita' dei servizi prestati in qualita' di salariato presso enti iscritti alla Cassa medesima, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo precedente.
[2]L'impiegato che sia gia' stato iscritto come salariato alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidita' e la vecchiaia degli operai, puo' prelevare da questa le somme accumulate nel proprio conto individuale, per far fronte al pagamento del premio di riscatto, con le modalita' da stabilirsi nel regolamento.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009
