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[1]Quando l'impiegato abbia prestato servizio militare in epoche anteriori a quelle indicate nell'art. 30, modificato col precedente art. 1, ovvero sia passato dallo Stato agli enti iscritti alla Cassa di previdenza non per disposizioni legislative, potra' ottenere, agli effetti della pensione o dell'indennita', il riconoscimento dei predetti servizi resi allo Stato limitatamente a 15 anni, purche' versi per ogni anno di servizio un contributo straordinario del 14 per cento dello stipendio corrisposto dall'ente locale all'atto dell'iscrizione alla Cassa, insieme agli interessi composti ed alle quote mutue.
[2]L'importo complessivo delle somme dovute potra' essere pagato anche ratealmente in un decennio dal giorno della domanda, coi relativi interessi.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009
