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Quando l'impiegato, a favore del quale sia stata liquidata l'indennita' o la pensione, riprenda servizio presso uno degli enti contemplati dalla presente legge, avra' la facolta' di continuare a godere la pensione e conseguire l'indennita' o la nuova pensione in ragione dell'ulteriore servizio prestato, ovvero di rinunciare al godimento della pensione gia' liquidata e rimborsare alla Cassa la somma pagata a titolo di indennita' o pensione ed i relativi interessi composti, acquistando cosi' il diritto a che l'indennita' o la pensione gli siano calcolate in ragione dell'intero servizio prestato.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009
