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[1]Sono cumulabili agli effetti del conferimento della pensione o dell'indennita' i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno di riposo per tali servizi, tenuto conto delle disposizioni del testo unico 2 gennaio 1913, numero 453 (libro III, parte prima, art. 39, e parte terza, art. 29) rispettivamente per gli insegnanti elementari e per i sanitari, e dell'articolo seguente.

[2]La pensione o l'indennita' complessiva e' rappresentata dalla somma delle quote di pensione o di indennita' teoriche liquidate per ciascuno degli Istituti di previdenza cui l'iscritto appartenne, in base alle leggi speciali degli Istituti stessi, colle norme da stabilirsi dal regolamento.

[3]La pensione complessiva cosi' liquidata non potra' mai essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo, stabiliti per l'Istituto presso il quale l'impiegato e' iscritto alla data della cessazione dal servizio e che provvede al conferimento dell'assegno.

[4]Gli altri Istituti di previdenza, cui l'iscritto appartenne, verseranno all'Istituto che conferisce l'assegno, con le norme da stabilirsi nel regolamento, le riserve matematiche complessive rispettivamente dovute.

[5]Nessun conferimento di pensione o di indennita' potra' essere fatto se l'iscritto non abbia contribuito almeno per dieci anni complessivamente agli Istituti predetti e agli enti con regolamenti speciali per le pensioni, eccezione fatta per i casi di assegni privilegiati previsti dalle rispettive leggi speciali.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1914-12-20;1382~art4 · fonte del testo

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