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[1]Le attivita' della Cassa di previdenza sono ripartite:
[2]1° nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie e, nell'intervallo di due censimenti, in base alle notizie sul movimento annuo degli iscritti;
[3]2° nella riserva di garanzia, costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, dal limite minimo di un ventesimo fino al limite massimo di un decimo della riserva matematica;
[4]3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009
